Articolo 4 quater - Convenzione della Legge 28 aprile 1976, n. 424
Articolo 4 terArticolo 5 bis
Versione
4 luglio 1976
Articolo 4-quater
Brevetti: brevettabilita' in caso di restrizione legale della vendita

La concessione di un brevetto non potra' essere rifiutata e un brevetto non potra' essere invalidato per il motivo che la vendita del prodotto brevettato o ottenuto mediante un procedimento brevettato e sottoposta a restrizioni o limitazioni risultanti dalla legislazione nazionale.
Entrata in vigore il 4 luglio 1976
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