Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 agosto 1904 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 agosto 1904 |
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Giurisprudenza • 14
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 07/02/2024, n. 478Provvedimento: Sentenza n. 478/2024 Depositato il 07/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il 16/01/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GIARDINO FRANCESCO, Presidente DE LORENZI ALESSANDRO, Relatore TORIELLO MICHELE, Giudice in data 16/01/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 4336/2018 depositato il 31/10/2018 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 …Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/08/2019, n. 5985Provvedimento: Pubblicato il 29/08/2019 N. 05985/2019REG.PROV.COLL. N. 01505/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2019, proposto dalla società Linea Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Bice Annalisa SQ e Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Placidi s.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini 30; contro i Comuni di Grottaglie, SA Marzano di SA IU e Carosino, in persona dei …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2006, n. 3768Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere - Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere - Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DO PUGLIESE S.P.A., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FONTANELLA BORGHSE 72, presso l'avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentata e difesa dall'avvocato TANZARELLA VITTORIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro ATI DIBATTISTA ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.; ALCOS S.R.L.; ALFA COSTRUZIONI S.R.L.; …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2004, n. 8694Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere - Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8452 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto da: ACQUEDOTTO PUGLIESE s.p.a., in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliato in Roma, V. Germanico n. 16, presso l'avv. Vittorio G. Mocci, che, con l'avv. Giovanni Nardelli, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. - ricorrente - contro TT NI COSTRUZIONI, s.r.l., in persona …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/05/2003, n. 8281Provvedimento: Aula A ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 0 66939 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0-8-2 8 NE INTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:/ Dott. Favara Ugo Presidente R.G.N. 19694/99 Dott. Oddo Massimo Consigliere 18329 Cron. Dott. Ceccherini Aldo Consigliere Rep. Dott. Meloncelli Achille Consigliere Ud. 25/11/02 Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 66939 N. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Minist rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Il Governo del Re e' autorizzato ad accordare, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'acquedotto pugliese nei modi ed alle condizioni stabilite dalla legge 26 giugno 1902, n. 245 , con l'obbligo di aprire l'esercizio dell'acquedotto intero non piu' tardi del 31 dicembre 1920, e con la seguente modificazione al primo comma dell'art. 3 della legge stessa.
Il pagamento delle annualita' del concorso dello Stato e delle provincie al concessionario incomincera' durante la costruzione, e sara' fatto a misura dell'avanzamento dei lavori e nei limiti delle somme stanziate in bilancio ai termini dell'art. 2 della presente legge.
Il Govero del Re e' pure autorizzato a modificare le disposizioni del regolamento e del capitolato per l'esecuzione della citata legge 26 giugno 1902 (approvati con R. decreto 5 aprile 1903, n. 214 ).
- Articolo 2Art. 2.
La somma di L. 125,000,000 autorizzata con l' art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245 , sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici, ripartita come segue:
un milione di lire per ciascuno dei due esercizi 1903-904 e 1904-905;
tre milioni di lire per ciascuno dei tre esercizi successivi;
lire sette milioni per anno nei dodici esercizi dal 1908-909 al 1919-20;
e annue lire sette milioni e mezzo nei quattro esercizi dal 1920-21 al 1923-24.
- Articolo 3Art. 3.
Nel caso che, per mancanza di aspiranti, non possa aver luogo la concessione di cui all'articolo 1, la somma di L. 125,000,000 ripartita nel modo indicato nell'articolo 2, sara' impiegata nella costruzione dell'acquedotto, escluse le opere di canalizzazione negli abitati, alle quali sara' provveduto a spese dei comuni che intendono eseguirle.
Per sopperire a tali spese potranno essere concessi ai comuni, dalla Cassa dei depositi e prestiti, mutui all'interesse del 2 e mezzo per cento. La differenza tra questo saggio e il saggio normale sara' sostenuta dal bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.
Sara' poi provveduto a quanto occorre per l'esercizio dell'acquedotto, e per la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie, con altra legge, nella quale sara' pure stabilito con quali norme l'apertura all'esercizio potra' aver luogo parzialmente per provincia.
L'intero acquedotto sara' aperto all'esercizio non piu' tardi del 31 dicembre 1920.