Articolo 4 del Decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21
Articolo 2Articolo 2 ter
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16 marzo 2012
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 16 marzo 2012
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