Articolo 14 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 13Articolo 15
Versione
9 agosto 1969
Art. 14.
Nomina di nuovi membri


In caso di vacanza il Ministro per la marina mercantile con suo decreto reintegra la composizione della commissione.
I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del triennio in corso.
Entrata in vigore il 9 agosto 1969
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