Art. 8.
Navi per la pesca professionale
Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:
1) navi che, per idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;
2) navi che, per l'idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;
3) navi che, per idoneita' alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;
4) navi che, per idoneita' alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale;
5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
6) navi che, per idoneita' alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attivita' di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.
L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti.
Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria puo' proporsi ricorso al Ministro per la marina mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
Navi per la pesca professionale
Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:
1) navi che, per idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;
2) navi che, per l'idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;
3) navi che, per idoneita' alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;
4) navi che, per idoneita' alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale;
5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
6) navi che, per idoneita' alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attivita' di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.
L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti.
Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria puo' proporsi ricorso al Ministro per la marina mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.