Articolo 89 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 88Articolo 91
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25 agosto 2016
Art. 89.
Dimensione minima dei molluschi bivalvi

Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:


ostrica (Ostea sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm. 6
mitilo (Mitilus sp.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm. 5
((...)) tartufo di mare (Venus verrucosa) . . . . . . . . . . . . .cm. 2,5
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.) . . . . . .cm. 6 (9)
datteri di mare (Lithophaga Lithophaga) . . . . . . . . . .cm. 5


(6) (9)

--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 4 agosto 1982 (in G.U. 21/08/1982, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione dell' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 si considerano allo stadio giovanile gli esemplari di Cape Sante (Pecten Jacobaeus) inferiori a cm 10". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 16 luglio 1986 (in G.U. 28/07/1986, n. 173) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "A parziale modifica dell' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , la misura degli esemplari di cannolicchio (Solen sp e Ensis minor) allo stato giovanile e' aumentata a cm 8.
Ad integrazione dello stesso art. 89 la misura delle telline (Donax trunculus) allo stadio giovanile e' stabilita in cm 2".
Entrata in vigore il 25 agosto 2016
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