Art. 89.
Dimensione minima dei molluschi bivalvi
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
ostrica (Ostea sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm. 6
mitilo (Mitilus sp.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm. 5
((...)) tartufo di mare (Venus verrucosa) . . . . . . . . . . . . .cm. 2,5
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.) . . . . . .cm. 6 (9)
datteri di mare (Lithophaga Lithophaga) . . . . . . . . . .cm. 5
(6) (9)
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 4 agosto 1982 (in G.U. 21/08/1982, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione dell' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 si considerano allo stadio giovanile gli esemplari di Cape Sante (Pecten Jacobaeus) inferiori a cm 10". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 16 luglio 1986 (in G.U. 28/07/1986, n. 173) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "A parziale modifica dell' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , la misura degli esemplari di cannolicchio (Solen sp e Ensis minor) allo stato giovanile e' aumentata a cm 8.
Ad integrazione dello stesso art. 89 la misura delle telline (Donax trunculus) allo stadio giovanile e' stabilita in cm 2".
Dimensione minima dei molluschi bivalvi
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
ostrica (Ostea sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm. 6
mitilo (Mitilus sp.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm. 5
((...)) tartufo di mare (Venus verrucosa) . . . . . . . . . . . . .cm. 2,5
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.) . . . . . .cm. 6 (9)
datteri di mare (Lithophaga Lithophaga) . . . . . . . . . .cm. 5
(6) (9)
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 4 agosto 1982 (in G.U. 21/08/1982, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione dell' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 si considerano allo stadio giovanile gli esemplari di Cape Sante (Pecten Jacobaeus) inferiori a cm 10". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 16 luglio 1986 (in G.U. 28/07/1986, n. 173) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "A parziale modifica dell' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , la misura degli esemplari di cannolicchio (Solen sp e Ensis minor) allo stato giovanile e' aumentata a cm 8.
Ad integrazione dello stesso art. 89 la misura delle telline (Donax trunculus) allo stadio giovanile e' stabilita in cm 2".