Art. 144.
Manifestazioni sportive
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
((Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive))
Manifestazioni sportive
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
((Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive))