Articolo 144 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 143Articolo 145
Versione
9 agosto 1969
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Versione
27 maggio 1983
Art. 144.
Manifestazioni sportive
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
((Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive))
Entrata in vigore il 27 maggio 1983