Articolo 98 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 97Articolo 99
Versione
9 agosto 1969
Art. 98.
Zone di tutela biologica


Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, puo' vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.
Entrata in vigore il 9 agosto 1969
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