Art. 137.
Disciplina della pesca sportiva
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalita' stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.
Disciplina della pesca sportiva
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalita' stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.