Articolo 137 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 136Articolo 138
Versione
9 agosto 1969
Art. 137.
Disciplina della pesca sportiva


La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalita' stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 9 agosto 1969
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente