Articolo 3 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 2Articolo 4
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9 agosto 1969
Art. 3.
Attrezzi da pesca


Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell'art. 2.
Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
Entrata in vigore il 9 agosto 1969
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