Articolo 9 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 8Articolo 10
Versione
9 agosto 1969
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Versione
1 dicembre 1994
Art. 9.
Tipi di pesca professionale
Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall' art. 220 codice della navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.
La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.
((Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.))
La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo,
con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.
La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di
prima categoria.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1994
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