Articolo 142 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 141Articolo 148
Versione
9 agosto 1969
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Versione
27 maggio 1983
Art. 142.
(((Limitazione di cattura).
Il pescatore sportivo non puo' catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantita' superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non puo' essere catturato giornalmente piu' di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga))
Entrata in vigore il 27 maggio 1983
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