Articolo 86 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 85Articolo 87
Versione
9 agosto 1969
Art. 86.
Novellame


Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.
Entrata in vigore il 9 agosto 1969