Articolo 140 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 139Articolo 141
Versione
9 agosto 1969
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Versione
27 maggio 1983
Art. 140.
(((Limitazioni d'uso degli attrezzi).
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva e' soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
b) non puo' essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate piu' di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piu' di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) e' vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina e' consentito l'uso di una lampada))
Entrata in vigore il 27 maggio 1983
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