Articolo 126 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 125Articolo 127
Versione
9 agosto 1969
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Versione
7 gennaio 1978
Art. 126.
(((Novellame per consumo)
Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalita' indicate nell'articolo precedente, puo' autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.))
Entrata in vigore il 7 gennaio 1978
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