Articolo 91 del Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima
Articolo 89Articolo 92
Versione
9 agosto 1969
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Versione
14 maggio 1983
Art. 91.
Divieto di detenzione di organismi sotto misura


((Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato e' tollerata la presenza di non piu' del 10%, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89))
Debbono altresi' essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.
Entrata in vigore il 14 maggio 1983
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