Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 agosto 1955
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Versione
16 aprile 1958
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Versione
29 agosto 1982
Art. 5.
La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a termini del primo capoverso dell' art. 198 del Codice di procedura penale , e la sottoscrizione della enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta a termini del quarto capoverso dell'articolo 201 del Codice predetto, devono essere accompagnate dalla attestazione della autenticita' della firma fatta da parte di un notaio, o del sindaco o del giudice conciliatore o di un membro del Consiglio dello ordine forense. ((L'attestazione della autenticita' della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale))
Entrata in vigore il 29 agosto 1982
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