Articolo 23 della Legge 18 aprile 2005, n. 62
Articolo 22Articolo 24
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12 maggio 2005
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12 aprile 2007
Art. 23. (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi) 1. L'ultimo periodo dell' articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni, e' soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia' scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13)) .
Entrata in vigore il 12 aprile 2007
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