Art. 1.
Per la revisione della pianta organica, prevista dallo art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune, nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.
Il medico provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanita', e sentito il consiglio comunale interessato, in occasione della revisione della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati, puo' rivedere le circoscrizioni delle sedi di un comune, e conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie, ivi comprese le farmacie in soprannumero.
Per la revisione della pianta organica, prevista dallo art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune, nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.
Il medico provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanita', e sentito il consiglio comunale interessato, in occasione della revisione della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati, puo' rivedere le circoscrizioni delle sedi di un comune, e conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie, ivi comprese le farmacie in soprannumero.