Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 febbraio 1972
Art. 10.
Nel caso di mancata accettazione o di rinunzia della sede da parte dell'assegnatario, la sede stessa e' assegnata al concorrente che segue immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesta in ordine di preferenza.
Se quest'ultimo avesse gia' accettato altra sede, sara' interpellato ed invitato a dichiarare se accetta la sede vacante entro il termine perentorio di dieci giorni.
Scaduto inutilmente detto termine, sara' considerato rinunciatario e la sede verra' assegnata al candidato che segue in graduatoria e che abbia chiesto la sede predetta.
Le suddette interpellanze dei concorrenti che seguono in graduatoria, per l'assegnazione delle farmacie non accettate, devono essere effettuate entro il termine massimo di nove mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1972
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