Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275
Articolo 15Articolo 17
Versione
18 febbraio 1972
Art. 16.
Ove non siano effettuati i trapassi delle farmacie entro i termini stabiliti dall'ultimo comma dell' art. 12, dal secondo comma dell' art. 20 e dall' art. 24 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , il titolare o gli eredi saranno dichiarati decaduti con provvedimento definitivo del medico provinciale.
A seguito di tale dichiarazione di decadenza, le farmacie disponibili, dopo l'interpellanza al comune od all'ospedale, a norma dell' art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , ed ove non sia esercitato dai predetti enti il diritto di prelazione, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 3 e seguenti della legge citata.
Del pari saranno dichiarate vacanti e soggette alla suddetta procedura le farmacie in possesso di eredi di titolari ai sensi dell'art. 18 della legge citata che non effettuino il trapasso della farmacia entro i cinque anni previsti dallo stesso articolo.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1972
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