Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275
Articolo 1Articolo 3
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18 febbraio 1972
Art. 2.
La pianta organica deve indicare:
a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all' art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ;
b) le sedi farmaceutiche;
c) la circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche;
d) il numero delle farmacie esistenti.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1972
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