Art. 2.
La pianta organica deve indicare:
a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all' art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ;
b) le sedi farmaceutiche;
c) la circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche;
d) il numero delle farmacie esistenti.
La pianta organica deve indicare:
a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all' art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ;
b) le sedi farmaceutiche;
c) la circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche;
d) il numero delle farmacie esistenti.