Articolo 24 - Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
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7 ottobre 2016

Art. 24

(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)


1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell' articolo 476 del codice di procedura civile , a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi e' un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito e' comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.


2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di procedura civile costituisce titolo esecutive per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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