Articolo 21 - Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
Articolo 20Articolo 22
Versione
7 ottobre 2016

Art. 21

(Disposizioni particolari per il processo pensionistico)


1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile .


2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile , il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente