Art. 21
(Disposizioni particolari per il processo pensionistico)
1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile .
2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile , il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.