Articolo 11 - Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 ottobre 2016

Art. 11

(Produzione dei documenti)


1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, puo' autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente