Articolo 12 - CNL giornalistico
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 aprile 1961
Art. 12.


Per i giornalisti professionisti, corrispondenti di quotidiani o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retribuzione mensile, ivi comprese, in quanto di ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non potra' essere inferiore alle misure di cui appresso:
a) L. 30.500 per i corrispondenti da Milano ai quali sia richiesto di fornire notizie, oltre che dalla Lombardia, da altre Regioni dell'Alta Italia ed eventualmente anche notizie italiane ed estere da loro elaborate senza la continuita' contemplata dall'art. 5;
b) L. 20.150 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con piu' di 1.00.000 di abitanti;
c) L. 14.400 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con piu' di 500.000 abitanti; e per quelli di Bologna, Firenze, Palermo, Trieste e Venezia;
d) L. 11.500 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con meno di 500.000 abitanti; e per quelli delle citta' di Catania e di Messina;
e) L. 9.200 per i corrispondenti da Capoluoghi di Provincia con piu' di 100.000 abitanti, e per quelli delle citta' di Trento e di Bolzano;
f) L. 6.450 per i corrispondenti da Capoluoghi di Provincia con meno di 100.000 abitanti.
Ai minimi di cui sopra sara' aggiunto un eventuale compenso per le notizie pubblicate.
In caso di infortunio o di malattia riconosciuti, ai corrispondenti di cui al presente articolo sara' conservato il posto per un periodo di quattro mesi. Per la prima meta' di tale periodo sara' corrisposta mensilmente la intera retribuzione; per la seconda meta' sara' corrisposta mensilmente la meta' della retribuzione.
Entrata in vigore il 13 aprile 1961
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