Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 dicembre 1953
Art. 2.

E' concesso indulto:
a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell' art. 8 del Codice penale , e i reati connessi; nonche' i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate:
1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci e, qualora l'ergastolo sia stato gia' commutato in reclusione per effetto dell'indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione sostituita a quella dell'ergastolo;
2) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;
b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate, e non fruiscano del beneficio indicato nella precedente lettera a):
1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo e' stato gia' commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione gia' sostituita a quella dell'ergastolo;
2) riducendo di anni otto la pena della reclusione.
In nessun caso la pena residua puo' superare gli anni venti.
I benefici previsti nelle lettere a) e b) del presente articolo si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e si applicano anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza;
c) per ogni altro reato, non militare o finanziario, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.
La misura del condono e' di anni cinque per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e di anni quattro per coloro che alla data del 18 dicembre 1953 hanno superato gli anni settanta.
Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del presente decreto, e' altresi' condonata meta' del periodo di pena durante il quale rimasero in liberta'.
Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582 , modificata, dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, numero 1365 , dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64 , fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere a) e b), e' altresi' concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni venticinque, applicandosi poi l'indulto previsto nel primo comma della presente lettera c) sulla pena ridotta o commutata.
Le pene accessorie indicate nell' art. 32, primo comma, del Codice penale , sono condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea;
d) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi sul chinino dello Stato sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire duemilioniduecentocinquantamila, congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.
L'indulto e' esteso alle multe o ammende applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire centomila.
Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.
L'indulto e' altresi' esteso alle infrazioni previste dalle leggi silla imposta generale sull'entrata, quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti uomini e nei limiti negli stessi indicati.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1953
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