Articolo 53 del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Articolo 50 bisArticolo 54
Versione
30 agosto 1993
Art. 53. Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi 1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita' ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonche' le prescrizioni, le modalita' ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.
3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonche' ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, puo' presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell' articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.
5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , dopo le parole: "formalita' doganali" sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all' articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331 ".
Entrata in vigore il 30 agosto 1993
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