Articolo 36 del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
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30 agosto 1993
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30 ottobre 1993
Art. 36. Modificazione di talune aliquote 1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , il numero 36 ) e' sostituito dal seguente:
"36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);".
2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24), 25), 37), 38) e 41- bis ) sono sostituiti dai seguenti:
"24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni ed integrazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis), e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) ((del primo comma)) dello stesso articolo ((e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984)) ;
25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti inteventi di recupero di cui all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) ((del primo comma)) dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita';
((41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi)) .
((2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche)) .
3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 :
a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);
b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti:
"24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-quaterdicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies);
c) sono aggiunti i seguenti numeri:
"127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 ; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell' articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall' articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica ((...)) ; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all' articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 , assimilati ai fabbricati di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall' articolo 11, comma 2, del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli".
((c-bis) dopo il numero 127-quaterdecies) e' aggiunto il seguente:
"127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi)) .
4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per cento:
a) per le cessioni e le importazioni di:
1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorche' salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;
b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:
1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all' articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all' articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91 ;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. E' soppressa la disposizione di cui all' articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 . Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento (vv. dd. ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14).
6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate ne' sono consentite le variazioni di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nel primo periodo sono soppresse le parole "ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel secondo periodo, le parole "per 138 quando l'imposta e' del trentotto per cento".
8. All' articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonche' per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli ((305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58)) ";
b) la lettera e-bis) e' abrogata.".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 10:
1) il n. 6) e' sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315 , e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;";
2) il n. 18) e' sostituito dal seguente:
"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell' articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze";
3) e' aggiunto il numero 27- ter):
((27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, nonche' da co- operative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere)) ;
b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole: "di quelle indi- cate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10".
10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21 , 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto.
11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
((11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.))
12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici ((e delle opere pubbliche e di pubblica utilita')) distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, e' concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non puo' essere superiore alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall' articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , e successive proroghe ((, ne' compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni)) . La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione prevista dall' articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875 . L'effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovra' risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma.
((12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione, delle opere pubbliche e di pubblica utilita' conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.))
13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263 , relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all' articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , e' differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni e' riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
14. All' articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le parole: "La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti:
"La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato".
15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall' articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.
16. L' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , e' soppresso.
17. All' articolo 74, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria".
18. All' articolo 9, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le parole: "o nazionalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "nazionalizzati o comunitari".
19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attivita' commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
19-ter. Al comma 12-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni)) .
Entrata in vigore il 30 ottobre 1993
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