Articolo 67 del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Articolo 62 quinquiesArticolo 69
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30 agosto 1993
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1 luglio 1998
Art. 67. Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine 1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter) , introdotta dall' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 , e' sostituita dalla seguente:
"c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono consider- ate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all' articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 .".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)) .
6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono essere versate con le modalita' e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all' articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalita' di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.
7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell' articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517 , e successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati nell' articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866 ; la spesa relativa gravera' sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi dell' articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228 .
8. La disposizione dell' articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , non si applica all' articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228 .
9. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348 , e' sostituito dal seguente:
" 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresi' designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.".
10. All' articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384 , le parole da: "e un numero annuo massimo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti.".
11. All' articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi".
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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