Articolo 62 quinquies del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Articolo 62 quaterArticolo 67
Versione
30 ottobre 1993
>
Versione
20 agosto 2022
Art. 62-quinquies.
(( (Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni).
1. Il comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e' abrogato.
2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono aggiunte, in fine, le parole: "e per meta' in caso si accertamento parziale di cui all' articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni".
3. L' articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438 , e' abrogato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Entrata in vigore il 20 agosto 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente