Articolo 37 del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Articolo 36Articolo 38
Versione
30 agosto 1993
Art. 37. Operazioni intracomunitarie 1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunita' economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
Entrata in vigore il 30 agosto 1993
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