Articolo 62 ter del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Articolo 62 sexiesArticolo 62 quater
Versione
30 ottobre 1993
>
Versione
20 agosto 2022
Art. 62-ter.
(( (Accertamento induttivo sulla base del contributo
diretto lavorativo).
1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dall' articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 . e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989 , e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che esercitano attivita' commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.
2. L'accertamento di cui al comma 1 e' effettuato a pena di nullita'previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita', il reddito dichiarato e' inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 , e succes- sive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 , e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.
5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell' articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:
a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;
b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che puo' anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneita' delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all' articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all' articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.
6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l' articolo 11-bis del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Entrata in vigore il 20 agosto 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente