Articolo 48 del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Articolo 46Articolo 49
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30 agosto 1993
Art. 48. Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale 1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27 , 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari e' computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.
2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalita' stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.
Entrata in vigore il 30 agosto 1993
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