Art. 63. Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 APRILE 1994, N. 260, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 413)) .
2. Con effetto dal 1 gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e' stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 e' concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attivita'.
Tale abbuono e' cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43 , e dall' articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182 , e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all' articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
4. E' abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263 .
5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pre- via valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, puo' permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non piu' necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con immobili, gia' costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:
a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico;
b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);
c) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
6. All' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
"Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342 , l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.".
6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte l, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e' stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 e' concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attivita'.
Tale abbuono e' cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43 , e dall' articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182 , e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all' articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
4. E' abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263 .
5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pre- via valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, puo' permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non piu' necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con immobili, gia' costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:
a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico;
b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);
c) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
6. All' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
"Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342 , l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.".
6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte l, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione.