Art. 52. Cessioni a viaggiatori 1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantita' previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunita' ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza e' dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non e' computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalita' e condizioni per l'applicazione del presente articolo.