Articolo 20 del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Articolo 19Articolo 21
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30 agosto 1993
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Versione
1 aprile 2010
Art. 20. Impieghi agevolati 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48)) .
3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione puo' essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Entrata in vigore il 1 aprile 2010
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