Articolo 62 quater del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Articolo 62 terArticolo 62 quinquies
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30 ottobre 1993
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20 agosto 2022
Art. 62-quater.
(( (Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi).
1. All' articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dall' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'. L'accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita', i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente :
"4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', nonche' i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficenti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria".
2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente :
"Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all' articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n, 154, e successive modificazioni tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 12".
3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all' articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Entrata in vigore il 20 agosto 2022
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