Graduatorie
Il personale medico necessario per le attivita' sanitarie di cui al
precedente art. 1 e' tratto dalle graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale.
Non possono essere inseriti nelle graduatorie di cui al comma
precedente i medici che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato una anzianita' di laurea superiore a 15 anni.
I medici che aspirano ad essere inseriti nelle graduatorie devono inviare, entro il 30 aprile di ogni anno, al comitato ex art. 8 della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda - conforme allo schema allegato sub lettera A - corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale e della documentazione atta a provare il possesso dei titoli dichiarati.
Nella domanda, a pena di nullita', devono essere indicate, in
ordine di preferenza le UU.SS.LL., fino a un massimo di cinque, presso le quali il medico aspira a svolgere la propria attivita'. Nel caso che una delle cinque UU.SS.LL. prescelte faccia parte di un comune comprendente piu' UU.SS.LL., la preferenza si intende riferita a tutte le UU.SS.LL. del comune.
Il comitato ex art. 8, in base ai titoli ed ai criteri di
valutazione di cui al successivo art. 4, predispone entro il 30 giugno una graduatoria unica regionale, da valere per l'anno solare successivo, articolandola, quindi, in base alle preferenze espresse dai medici, per le singole UU.SS.LL. - nell'ambito delle quali la programmazione regionale prevede l'istituzione dei servizi di guardia - specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, l'orario settimanale d'incarico acquisibile ai sensi del successivo art. 6, le eventuali situazioni di incompatibilita' e la residenza.
Il comitato di cui al comma precedente provvede, entro il 15
settembre, alla pubblicazione delle graduatorie, regionale e per UU.SS.LL., mediante affissione in apposito albo per la durata di quindici giorni.
I medici interessati possono inoltrare, entro il 15 ottobre, eventuali istanze di riesame della loro posizione al comitato predetto, il quale decide entro i successivi venti giorni e trasmette, quindi, le graduatorie - regionale e per UU.SS.LL. - all'amministrazione regionale per la successiva approvazione. Il relativo provvedimento dev'essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione entro il 15 dicembre. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL.
L'amministrazione regionale invia tempestivamente il Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici della regione nonche' ai comitati di cui agli articoli 7 e 8.
I medici gia' inseriti nella graduatoria annuale, ai quali non sia stato conferito un incarico ai sensi delle presenti norme, presentando domanda per essere inclusi nelle graduatorie dell'anno successivo, devono corredarla soltanto della documentazione probatoria dei titoli che comportano modificazione del precedente punteggio.