Articolo 32 - Convenzione della Legge 9 febbraio 1999, n. 31
Articolo 31Articolo 33
Versione
24 febbraio 1999
Articolo 32
ENTRATA IN VIGORE
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrera' in vigore;
(b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999