STABILE ORGANIZZAZIONE
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una
cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; e
(g) un cantiere di costruzione, di montaggio, un progetto di installazione o un'attivita' di supervisione ad essi collegata, qualora detto cantiere, progetto od attivita' si protragga per un periodo superiore a nove mesi. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposto, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 3 del presente articolo. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
Tuttavia, se le attivita' di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, e le condizioni tra l'agente e l'impresa sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra persone indipendenti, detto agente non e' considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente paragrafo. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.