Articolo 4 - Convenzione della Legge 9 febbraio 1999, n. 31
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 febbraio 1999
Articolo 4
RESIDENTI
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
(d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3.Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede di sua direzione effettiva, al luogo in cui e' stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente e per determinare le modalita' di applicazione della Convenzione a tale persona. In mancanza di tale accordo, detta persona non e' considerata residente di alcuno degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 24 incluso e dell'articolo 26.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999
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