Articolo 33
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In
questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare
successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia;
(b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello
nel quale e' stata notificata la denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno
firmato la presente Convenzione.
FATTA a Vilnius, il 4 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica di Lituania
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In
questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare
successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia;
(b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello
nel quale e' stata notificata la denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno
firmato la presente Convenzione.
FATTA a Vilnius, il 4 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica di Lituania