Articolo 6 - Convenzione della Legge 9 febbraio 1999, n. 31
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 febbraio 1999
Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI
I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. Le disposizioni della presente Convenzione relative ai beni immobili si applicano inoltre agli accessori, alle scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, ai diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, all'opzione o diritti analoghi di acquisto di beni immobili, all'usufrutto dei beni immobili ed ai diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. Qualora il possesso di azioni di una societa' o di altri diritti societari investa il titolare di tali azioni o diritti societari al godimento di beni immobili appartenenti alla societa', i redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto al godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati i beni immobili. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1999
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