Articolo 25
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. Per quanto concerne l'Italia:
(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Lituania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Lituania, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
(b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformita' con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Lituania, l'imposta sul patrimonio versata in Lituania e' considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Lituania nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. Per quanto concerne i residenti della Lituania, la doppia imposizione sara' eliminata come segue:
(a) se un residente della Lituania ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda un trattamento piu' favorevole, la Lituania ammettera':
(i) in detrarre dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;
(ii) in detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia.
Tale detrazione in ogni caso non puo' eccedere la frazione d'imposta sul reddito o sul patrimonio in Lituania, calcolata prima di operare la detrazione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
(b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una societa' residente della Lituania riceva un dividendo da parte di una societa' residente dell'Italia della quale detiene almeno il 10 per cento delle azioni con pieno diritto di voto, l'imposta pagata in Italia comprendera' non solamente l'imposta pagata sul dividendo, ma anche l'imposta pagata sugli utili della societa' dai quali e' stato pagato il dividendo.
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. Per quanto concerne l'Italia:
(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Lituania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Lituania, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
(b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformita' con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Lituania, l'imposta sul patrimonio versata in Lituania e' considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Lituania nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. Per quanto concerne i residenti della Lituania, la doppia imposizione sara' eliminata come segue:
(a) se un residente della Lituania ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda un trattamento piu' favorevole, la Lituania ammettera':
(i) in detrarre dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;
(ii) in detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia.
Tale detrazione in ogni caso non puo' eccedere la frazione d'imposta sul reddito o sul patrimonio in Lituania, calcolata prima di operare la detrazione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
(b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una societa' residente della Lituania riceva un dividendo da parte di una societa' residente dell'Italia della quale detiene almeno il 10 per cento delle azioni con pieno diritto di voto, l'imposta pagata in Italia comprendera' non solamente l'imposta pagata sul dividendo, ma anche l'imposta pagata sugli utili della societa' dai quali e' stato pagato il dividendo.