Articolo 18 - Accordo della Legge 9 ottobre 1997, n. 359
Articolo 17Articolo 19
Versione
28 ottobre 1997
Articolo 18
Istituzione di comitati
1. Continuano ad esistere i seguenti comitati istituiti dall'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979:
a) comitato di gestione;
b) comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice;
c) comitato per le statistiche;
d) comitato per le altre disposizioni.
Il Consiglio puo' anche istituire altri comitati mediante voto speciale.
Ogni comitato e' responsabile di fronte al Consiglio. Il Consiglio, con voto speciale, determina la composizione ed i compiti di ogni comitato.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1997