Articolo 31
Riesame e revisione della gamma dei prezzi
A. Prezzo di riferimento
L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette della scorta stabilizzatrice, subordinatamente al paragrafo 2 del presente articolo. Immediatamente prima della 1 sessione del Consiglio dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ed in seguito ogni 12 mesi, il direttore della scorta stabilizzatrice calcola il prezzo indicatore giornaliero medio di mercato per il semestre precedente e lo confronta con i prezzi d'intervento minimo e massimo. La data alla quale si procedera' a detto calcolo e' stabilita con almeno tre mesi di anticipo, salvo nel caso del primo riesame ed e' immediatamente precedente ad una sessione del Consiglio.
(a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzo d'intervento massimo o del prezzo d'intervento minimo, o se e' compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificato.
(b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo, il prezzo di riferimento sara' automaticamente diminuito del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione e con effetto a decorrere dal giorno successivo. Di regola il Consiglio si riunisce in tale giorno e prende atto della revisione. Il Consiglio puo' riesaminare il prezzo di riferimento e con voto speciale decidere di ridurlo di una percentuale piu' elevata.
(c) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione e' superiore al prezzo d'intervento massimo, il prezzo di riferimento sara' aumentato automaticamente del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione, e con effetto a decorrere dal giorno successivo. Di regola il Consiglio si riunisce in tale giorno e prende atto della revisione. Il Consiglio puo' riesaminare il prezzo di riferimento e con voto speciale decidere di ridurlo di una percentuale piu' elevata.
d) Tuttavia, nella prima sessione ordinaria tenuta dal consiglio dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ogni revisione automatica in applicazione del capoverso b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 31 e' del 4%.
e) Ai fini del confronto, il prezzo di riferimento ed il prezzo indicatore giornaliero medio del mercato per il semestre precedente sono calcolati approssimativamente al secondo decimale.
Se, dopo l'ultima sessione regolare del Consiglio, si e' verificata una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100.000 t, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prendere le misure adeguate, tra cui:
(a) sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice;
(b) modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta;
(c) revisione del prezzo di riferimento.
Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta stabilizzatrice per un ammontare netto di 300.000 t a decorrere da: (a) l'ultima revisione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 dell'Accordo internazionale sulla gamma naturale del 1987, (b) l'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure (c) l'ultima revisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, con prevalenza per la situazione piu' recente, il prezzo di riferimento deve essere diminuito o aumentato rispettivamente del 3% rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, a seconda dei casi, di una percentuale piu' elevata.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 29, nessun adeguamento del prezzo di riferimento deve essere tale da far si' che il prezzo limite di azioni oltrepassi il prezzo indicativo.
In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 31, nessun adeguamento del prezzo di riferimento deve essere tale da far si' che il prezzo d'intervento oltrepassi il livello al quale viene mobilitata la scorta stabilizzatrice d'emergenza, secondo il paragrato 3 dell'articolo 30.
B. Prezzi indicativi
Il Consiglio, con voto speciale, puo' modificare i prezzi indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo.
Il Consiglio provvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'offerta, ai costi di produzione ed alle scorte di gomma naturale, nonche' la quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio.
I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi;
(a) 24 mesi dopo l'ultimo esame a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera (a) dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, oppure, qualora tale accordo entri in vigore dopo il 1 maggio 1996, nella prima sessione del Consiglio ai sensi del presente accordo, e successivamente, ad intervalli di 24 mesi;
(b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o piu' membri
che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e
(c) quando il prezzo di riferimento e' stato (i) ridotto dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 oppure (ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo, o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, di una percentuale' di almeno il 3% di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5% di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia, rispettivamente, inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento massimo.
In deroga ai paragrafi da 6, 7 e 8 del presente articolo, il prezzo indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, e' inferiore al prezzo di riferimento. Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo non deve essere diminuito se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, e' superiore al prezzo di riferimento.
Riesame e revisione della gamma dei prezzi
A. Prezzo di riferimento
L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette della scorta stabilizzatrice, subordinatamente al paragrafo 2 del presente articolo. Immediatamente prima della 1 sessione del Consiglio dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ed in seguito ogni 12 mesi, il direttore della scorta stabilizzatrice calcola il prezzo indicatore giornaliero medio di mercato per il semestre precedente e lo confronta con i prezzi d'intervento minimo e massimo. La data alla quale si procedera' a detto calcolo e' stabilita con almeno tre mesi di anticipo, salvo nel caso del primo riesame ed e' immediatamente precedente ad una sessione del Consiglio.
(a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzo d'intervento massimo o del prezzo d'intervento minimo, o se e' compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificato.
(b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo, il prezzo di riferimento sara' automaticamente diminuito del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione e con effetto a decorrere dal giorno successivo. Di regola il Consiglio si riunisce in tale giorno e prende atto della revisione. Il Consiglio puo' riesaminare il prezzo di riferimento e con voto speciale decidere di ridurlo di una percentuale piu' elevata.
(c) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione e' superiore al prezzo d'intervento massimo, il prezzo di riferimento sara' aumentato automaticamente del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione, e con effetto a decorrere dal giorno successivo. Di regola il Consiglio si riunisce in tale giorno e prende atto della revisione. Il Consiglio puo' riesaminare il prezzo di riferimento e con voto speciale decidere di ridurlo di una percentuale piu' elevata.
d) Tuttavia, nella prima sessione ordinaria tenuta dal consiglio dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ogni revisione automatica in applicazione del capoverso b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 31 e' del 4%.
e) Ai fini del confronto, il prezzo di riferimento ed il prezzo indicatore giornaliero medio del mercato per il semestre precedente sono calcolati approssimativamente al secondo decimale.
Se, dopo l'ultima sessione regolare del Consiglio, si e' verificata una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100.000 t, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prendere le misure adeguate, tra cui:
(a) sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice;
(b) modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta;
(c) revisione del prezzo di riferimento.
Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta stabilizzatrice per un ammontare netto di 300.000 t a decorrere da: (a) l'ultima revisione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 dell'Accordo internazionale sulla gamma naturale del 1987, (b) l'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure (c) l'ultima revisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, con prevalenza per la situazione piu' recente, il prezzo di riferimento deve essere diminuito o aumentato rispettivamente del 3% rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, a seconda dei casi, di una percentuale piu' elevata.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 29, nessun adeguamento del prezzo di riferimento deve essere tale da far si' che il prezzo limite di azioni oltrepassi il prezzo indicativo.
In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 31, nessun adeguamento del prezzo di riferimento deve essere tale da far si' che il prezzo d'intervento oltrepassi il livello al quale viene mobilitata la scorta stabilizzatrice d'emergenza, secondo il paragrato 3 dell'articolo 30.
B. Prezzi indicativi
Il Consiglio, con voto speciale, puo' modificare i prezzi indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo.
Il Consiglio provvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'offerta, ai costi di produzione ed alle scorte di gomma naturale, nonche' la quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio.
I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi;
(a) 24 mesi dopo l'ultimo esame a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera (a) dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, oppure, qualora tale accordo entri in vigore dopo il 1 maggio 1996, nella prima sessione del Consiglio ai sensi del presente accordo, e successivamente, ad intervalli di 24 mesi;
(b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o piu' membri
che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e
(c) quando il prezzo di riferimento e' stato (i) ridotto dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 oppure (ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo, o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, di una percentuale' di almeno il 3% di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5% di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia, rispettivamente, inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento massimo.
In deroga ai paragrafi da 6, 7 e 8 del presente articolo, il prezzo indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, e' inferiore al prezzo di riferimento. Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo non deve essere diminuito se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, e' superiore al prezzo di riferimento.