Articolo 40
Procedure di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice
Al momento della scadenza del presente accordo, il direttore della scorta provvede a valutare il totale delle spese relative alla liquidazione o al trasferimento ad un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, dell'attivo del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformita' del presente articolo e riserva detto importo in un conto separato. Se il saldo e' insufficiente, il direttore della scorta vende una quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice, sufficiente a fornire la somma supplementare richiesta.
La quota di ogni membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice viene calcolata come segue:
(a) il valore della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore del quantitativo totale di gomma naturale di ciascun tipo/grado, calcolato in base al livello inferiore dei prezzi correnti dei rispettivi tipi/gradi registrati sui mercati di cui all'articolo 32 nei trenta giorni di mercato precedenti la data di scadenza del presente accordo;
(b) il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore della scorta stessa, oltre al saldo in contanti alla data di scadenza del presente Accordo, al netto di ogni importo di riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(c) il contributo netto in contanti di ogni membro corrisponde alla somma dei suoi contributi versati per la durata del presente accordo, al netto di tutti i rimborsi ricevuti a norma dell'articolo 38; gli interessi sugli arretrati versati in conformita' all'articolo 37 paragrafo 3, non costituiscono un contributo al bilancio della scorta stabilizzatrice;
(d) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice, e' superiore o inferiore all'ammontare totale dei contributi netti in contanti, l'eccedenza deve essere distribuita tra i membri in proporzione alla quota del contributo netto di ciascun membro calcolata in base alla ponderazione temporale a norma del presente accordo. L'eventuale disavanzo deve essere distribuiti fra i membri in proporzione al numero medio di voti detenuto da ciascuno durante il suo periodo di partecipazione all'accordo. Nel valutare la quota di disavanzi a carico di ciascun membro, i voti di ciascuno devono essere calcolati indipendentemente dall'eventuale sospensione dei diritti di voto o dall'eventuale ridistribuzione dei voti ad essa conseguente;
(e) la quota di ciascun membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice deve comprendere il contributo netto in contanti ridotto o aumentato delle proprie quote in disavanzo o in eccedenza nel bilancio della scorta stabilizzatrice, e diminuito del suo eventuale passivo dovuto ad interessi insoluti.
Se il presente Accordo viene immediatamente sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure necessarie per trasferire adeguatamente nel nuovo accordo, secondo le norme ivi contenute, le quote del bilancio della scorta stabilizzatrice dei membri che intendono partecipare al nuovo accordo. I membri che non desiderano partecipare al nuovo Accordo hanno diritto al rimborso della propria quota:
(a) dai fondi liquidi disponibili in proporzione alla loro quota percentuale sull'ammontare totale dei contributi netti in contanti al bilancio della scorta stabilizzatrice, entro tre mesi;
(b) dai proventi netti ottenuti dalla cessione delle scorte che compongo la scorta stabilizzatrice, per mezzo di normali vendite o di trasferimento al nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale a prezzi di mercato correnti, operazione da concludere entro dodici mesi; a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentare i pagamenti a norma della lettera (a) del presente paragrafo.
Se il presente Accordo scade senza essere sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dotato di una scorta stabilizzatrice, il Consiglio con voto speciale approva le procedure volte a disciplinare una regolare cessione della scorta stabilizzatrice entro il periodo massimo di cui al paragrafo 6 dell'articolo 67, fatte salve le seguenti condizioni:
(a) non devono essere effettuati altri acquisti di gomma naturale;
(b) l'Organizzazione non deve sostenere nuove spese ad eccezione di quelle necessarie per esaurire la scorta stabilizzatrice,
Fatta salva la possibilita' offerta ai membri di farsi rimborsare la propria quota in forma di gomma naturale in conformita' al paragrafo 6 del presente articolo, l'eventuale saldo in contanti del bilancio della scorta stabilizzatrice deve essere immediatamente distribuito ai membri in proporzione alle rispettive quote, determi- nate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
In sostituzione parziale o globale del pagamento in contanti, i membri possono scegliere di ritirare la propria quota nelle disponibilita di bilancio della scorta stabilizzatrice in forma di gomma naturale, secondo le procedure approvate dal Consiglio.
Il Consiglio approva le opportune procedure in materia di adeguamento e di rimborso delle quote dei membri nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Detti adeguamenti intervengono nei seguenti casi:
(a) un'eventuale discrepanza tra il prezzo della gomma naturale di cui alla lettera (a) del paragrafo 2 del presente articolo e i prezzi ai quali la scorta stabilizzatrice e' venduta in parte o globalmente, secondo le procedure relative alla cessione della scorta stessa;
(b) differenza tra le spese di liquidazione previste e quelle effettive.
Entro i trenta giorni successivi alle operazioni finali del bilancio della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per procedere alla liquidazione definitiva dei conti tra i membri entro i trenta giorni successivi.
Procedure di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice
Al momento della scadenza del presente accordo, il direttore della scorta provvede a valutare il totale delle spese relative alla liquidazione o al trasferimento ad un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, dell'attivo del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformita' del presente articolo e riserva detto importo in un conto separato. Se il saldo e' insufficiente, il direttore della scorta vende una quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice, sufficiente a fornire la somma supplementare richiesta.
La quota di ogni membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice viene calcolata come segue:
(a) il valore della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore del quantitativo totale di gomma naturale di ciascun tipo/grado, calcolato in base al livello inferiore dei prezzi correnti dei rispettivi tipi/gradi registrati sui mercati di cui all'articolo 32 nei trenta giorni di mercato precedenti la data di scadenza del presente accordo;
(b) il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore della scorta stessa, oltre al saldo in contanti alla data di scadenza del presente Accordo, al netto di ogni importo di riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(c) il contributo netto in contanti di ogni membro corrisponde alla somma dei suoi contributi versati per la durata del presente accordo, al netto di tutti i rimborsi ricevuti a norma dell'articolo 38; gli interessi sugli arretrati versati in conformita' all'articolo 37 paragrafo 3, non costituiscono un contributo al bilancio della scorta stabilizzatrice;
(d) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice, e' superiore o inferiore all'ammontare totale dei contributi netti in contanti, l'eccedenza deve essere distribuita tra i membri in proporzione alla quota del contributo netto di ciascun membro calcolata in base alla ponderazione temporale a norma del presente accordo. L'eventuale disavanzo deve essere distribuiti fra i membri in proporzione al numero medio di voti detenuto da ciascuno durante il suo periodo di partecipazione all'accordo. Nel valutare la quota di disavanzi a carico di ciascun membro, i voti di ciascuno devono essere calcolati indipendentemente dall'eventuale sospensione dei diritti di voto o dall'eventuale ridistribuzione dei voti ad essa conseguente;
(e) la quota di ciascun membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice deve comprendere il contributo netto in contanti ridotto o aumentato delle proprie quote in disavanzo o in eccedenza nel bilancio della scorta stabilizzatrice, e diminuito del suo eventuale passivo dovuto ad interessi insoluti.
Se il presente Accordo viene immediatamente sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure necessarie per trasferire adeguatamente nel nuovo accordo, secondo le norme ivi contenute, le quote del bilancio della scorta stabilizzatrice dei membri che intendono partecipare al nuovo accordo. I membri che non desiderano partecipare al nuovo Accordo hanno diritto al rimborso della propria quota:
(a) dai fondi liquidi disponibili in proporzione alla loro quota percentuale sull'ammontare totale dei contributi netti in contanti al bilancio della scorta stabilizzatrice, entro tre mesi;
(b) dai proventi netti ottenuti dalla cessione delle scorte che compongo la scorta stabilizzatrice, per mezzo di normali vendite o di trasferimento al nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale a prezzi di mercato correnti, operazione da concludere entro dodici mesi; a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentare i pagamenti a norma della lettera (a) del presente paragrafo.
Se il presente Accordo scade senza essere sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dotato di una scorta stabilizzatrice, il Consiglio con voto speciale approva le procedure volte a disciplinare una regolare cessione della scorta stabilizzatrice entro il periodo massimo di cui al paragrafo 6 dell'articolo 67, fatte salve le seguenti condizioni:
(a) non devono essere effettuati altri acquisti di gomma naturale;
(b) l'Organizzazione non deve sostenere nuove spese ad eccezione di quelle necessarie per esaurire la scorta stabilizzatrice,
Fatta salva la possibilita' offerta ai membri di farsi rimborsare la propria quota in forma di gomma naturale in conformita' al paragrafo 6 del presente articolo, l'eventuale saldo in contanti del bilancio della scorta stabilizzatrice deve essere immediatamente distribuito ai membri in proporzione alle rispettive quote, determi- nate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
In sostituzione parziale o globale del pagamento in contanti, i membri possono scegliere di ritirare la propria quota nelle disponibilita di bilancio della scorta stabilizzatrice in forma di gomma naturale, secondo le procedure approvate dal Consiglio.
Il Consiglio approva le opportune procedure in materia di adeguamento e di rimborso delle quote dei membri nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Detti adeguamenti intervengono nei seguenti casi:
(a) un'eventuale discrepanza tra il prezzo della gomma naturale di cui alla lettera (a) del paragrafo 2 del presente articolo e i prezzi ai quali la scorta stabilizzatrice e' venduta in parte o globalmente, secondo le procedure relative alla cessione della scorta stessa;
(b) differenza tra le spese di liquidazione previste e quelle effettive.
Entro i trenta giorni successivi alle operazioni finali del bilancio della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per procedere alla liquidazione definitiva dei conti tra i membri entro i trenta giorni successivi.