Articolo 33 - Accordo della Legge 9 ottobre 1997, n. 359
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Versione
28 ottobre 1997
Articolo 33
Composizione delle scorte stabilizzatrici
Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve definire i tipi ed i gradi riconosciuti a livello internazionale relativi ai fogli affumicati rigati nonche' alle qualita di gomme specifiche da inserire nella scorta stabilizzatrice, a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri;
(a) i tipi ed i gradi inferiori di gomma naturale autorizzata da inserire nella scorta stabilizzatrice, devono essere RSS 3 e TSE 20, e
(b) devono essere citati tutti i tipi ed i gradi autorizzati in applicazione della lettera (a) del presente paragrafo, che rappresentano almeno il 3% degli scambi internazionali del precedente anno civile nel settore della gomma naturale.
Con voto speciale il Consiglio puo' modificare detti criteri e/o tipi/gradi scelti, se necessario, a far si' che la composizione della scorta stabilizzatrice corrisponda all'evoluzione della situazione del mercato, agli obiettivi di stabilizzazione del presente Accordo, nonche' all'esigenza di mantenere ad un alto livello commerciale la qualita della scorta stabilizzatrice.
Nel promuovere gli obiettivi di stabilizzazione del presente Accordo, il direttore della scorta deve fare in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice rifletta concretamente la struttura delle esportazioni e delle importazioni nel settore della gomma naturale.
Con voto speciale, il Consiglio puo' ordinare al direttore della scorta stabilizzatrice di modificare la composizione della scorta stessa, se questa misura e' necessaria ai fini della stabilizzazione dei prezzi.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1997