Articolo 3 del Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95
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9 aprile 1974
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15 dicembre 1981
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3 luglio 1985
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15 gennaio 1994
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1 luglio 1998
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58))
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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